Art. 690 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 690. 1. Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati decide, con le forme stabilite dall’articolo 666, il tribunale del luogo dove ha sede l’ufficio del casellario giudiziale.

Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro Decimo: ESECUZIONE

Titolo V: SPESE


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