Art. 412 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 412. 1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato l’avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non esercita l’azione penale o non richiede l’archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione.

2. Il procuratore generale può altresì disporre l’avocazione a seguito della comunicazione prevista dall’articolo 409 comma 3.


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