Art. 613 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 613. 1. Salvo che la parte non vi provveda personalmente, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. Davanti alla Corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori.

2. Per tutti gli atti che si compiono nel procedimento davanti alla Corte, il domicilio delle parti è presso i rispettivi difensori, salvo quanto previsto dal comma 4. Il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente; in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell’ultimo giudizio, purchè abbia i requisiti indicati nel comma 1.

3. Se l’imputato è privo del difensore di fiducia, il presidente del collegio provvede a norma dell’articolo 97.

4. Gli avvisi che devono essere dati al difensore sono notificati anche all’imputato che non sia assistito da difensore di fiducia.

5. Quando il ricorso concerne gli interessi civili, il presidente, se la parte ne fa richiesta, nomina un difensore secondo le norme sul patrocinio dei non abbienti.


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