Articolo 23. 1. Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente (1).
2. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l’incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall’articolo 491 comma 1. Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1.
(1)La Corte cost., con sentenza 11 marzo 1993, n. 76, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anzichè al pubblico ministero presso quest’ultimo. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 15 marzo 1996, n. 70, ha dichiarato l’illegittimità del presente comma nella parte in cui prevede la trasmissione degli atti al giudice competente anzichè al pubblico ministero presso quest’ultimo quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per territorio.