Art. 348 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 348. 1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell’articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole (1).

2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l’altro:

a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti a reato nonchè alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;

b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;

c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.

3. Dopo l’intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti a essa specificamente delegati a norma dell’articolo 370 e tutte le attività d’indagine che, anche nell’ambito delle direttive impartite, sono necessarie per accertare i reati, ovvero sono richieste da elementi successivamente emersi. In tal caso assicura le nuove fonti di prova delle quali viene a conoscenza, informando prontamente il pubblico ministero (2).

4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.

(1) Comma così sostituito dall’Articolo 4, comma 2, lett. a), D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

(2) Comma così modificato dall’Articolo 4, comma 2, lett. b), D.L. 8 giugno 1992, n. 306.


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