Articolo 2111. (La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva risolve (“sospende”, secondo l’Articolo 1 del D. lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303) il contratto di lavoro salvo diverse disposizioni delle norme corporative).
In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell’articolo precedente