Art. 2339 c.c. Codice Civile

Articolo 2339. I promotori sono solidalmente responsabili (1292 e seguenti, 2691) verso la società e verso i terzi:

1) per l’integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società;

2) per l’esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata nell’Articolo 2343;

3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della società (2621).

Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.


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