Articolo 2339. I promotori sono solidalmente responsabili (1292 e seguenti, 2691) verso la società e verso i terzi:
1) per l’integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società;
2) per l’esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata nell’Articolo 2343;
3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della società (2621).
Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.