Art. 292 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 292. 1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.

2. L’ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio:

a) le generalità dell’imputato o quanto altro valga a identificarlo;

b) la descrizione sommaria del fatto con l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate;

c) l’esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l’indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;

c-bis) l’esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonchè, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l’esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all’articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure;

d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorchè questa è disposta al fine di garantire l’esigenza cautelare di cui alla lettera a 9 del comma 1 dell’articolo 274;

e) la data e la sottoscrizione del giudice (1).

2-bis. L’ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell’ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell’ufficio e, se possibile, l’indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l’imputato (2).

2-ter. L’ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell’imputato, di cui all’articolo 358, nonchè all’articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie (3).

3. L’incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura è disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.

(1) Comma così sostituito dall’Articolo 9, comma 1, L. 8 agosto 1995, n. 332.

(2) Comma aggiunto dall’Articolo 5, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.

(3) Comma aggiunto dall’Articolo 9, comma 2, L. 8 agosto 1995, n. 332.


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