Articolo 2948 Prescrizione di cinque anni. Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualità delle rendite perpetue (1861) o vitalizie (1872);
1 bis) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore;
2) le annualità delle pensioni alimentari 33 e seguenti)
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni (1571)
4) gli interessi (1282) e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno in termini più brevi (dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale limitatamente alle sole indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro);
5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro (1751, 2118 e seguenti).