Art. 390 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 390. 1. Entro quarantotto ore dall’arresto o dal fermo il pubblico ministero, qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell’arrestato o del fermato, richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito.

2. Il giudice fissa l’udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore.

3. L’arresto o il fermo diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 1.

3 bis. Se non ritiene di comparire, il pubblico ministero trasmette al giudice, per l’udienza di convalida, le richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano (1).

(1) Comma aggiunto dall’Articolo 24, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.


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