Art. 293 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 293. 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 156, l’ufficiale o l’agente incaricato di eseguire l’ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all’imputato copia del provvedimento e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia; informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell’articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l’ordinanza e al pubblico ministero.

2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all’imputato.

3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore (1) .

4. Copia dell’ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa all’organo eventualmente competente a disporre l’interdizione in via ordinaria.

(1) Comma così modificato dall’Articolo 10, L. 8 agosto 1995, n. 332. La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 1997, n. 192, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede la facoltà per il difensore di estrarre copia, insieme all’ordinanza che ha disposto la misura cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa.


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