Articolo 1597. La locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa, il conduttore rimane ed lasciato nella detenzione della cosa locata o se, trattandosi di locazione a tempo indeterminato, non stata comunicata la disdetta a norma dell’articolo precedente.
La nuova locazione regolata dalle stesse condizioni della precedente, ma la sua durata quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato (1574).
Se stata data licenza, il conduttore non pu opporre la tacita rinnovazione, salvo che consti la volont del locatore di rinnovare il contratto.