Art. 1597 c.c. Codice Civile

Articolo 1597. La locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa, il conduttore rimane ed lasciato nella detenzione della cosa locata o se, trattandosi di locazione a tempo indeterminato, non stata comunicata la disdetta a norma dell’articolo precedente.

La nuova locazione regolata dalle stesse condizioni della precedente, ma la sua durata quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato (1574).

Se stata data licenza, il conduttore non pu opporre la tacita rinnovazione, salvo che consti la volont del locatore di rinnovare il contratto.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 1597"