Articolo 190 bis. 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’articolo 51, comma 3 bis, quando è richiesto l’esame di un testimone o di una delle persone indicate nell’articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell’articolo 238, l’esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario (1).
(1)Articolo aggiunto dall’Articolo 3, comma 3, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.