Art. 190 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 190. 1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti.

2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio.

3. I provvedimenti sull’ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio.


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