Articolo 2753 Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Art. 2753 c.c. Codice Civile
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