Art. 148 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 148. 1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.

2. Il giudice ove ne ravvisi la necessità, può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l’osservanza delle norme del presente titolo.

3. L’atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti.

4. La consegna di copia dell’atto all’interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull’originale dell’atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purchè ne sia fatta menzione nel verbale (1).

(1) Comma così sostituito dall’Articolo 1, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.

Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.

La comprensione delle leggi evita problemi legali. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate. Le leggi regolano la nostra vita quotidiana. Ignorarle può portare a sanzioni. Studiare gli articoli di legge migliora la consapevolezza civica.

È utile per chi studia giurisprudenza. Anche chi non è del settore può beneficiarne. Capire le leggi aumenta la sicurezza personale. Internet offre molte risorse per approfondire. Investire tempo nella lettura delle leggi è un investimento per il futuro.


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