Articolo 2645 Altri atti soggetti a trascrizione. Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall’articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell’Articolo 2643, salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi (Cod. Proc. Civ. 555).
Art. 2645 c.c. Codice Civile
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