Art. 2200 c.c. Codice Civile

Articolo 2200. Sono soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e seguenti del Titolo V e le società cooperative (2511 e seguenti), anche se non esercitano un’attività commerciale.

L’iscrizione delle società nel registro delle imprese (att. 100) è regolata dalle disposizioni dei Titoli V e VI.


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