Articolo 184 bis. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini 1.
Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma.
Articolo aggiunto dall’Articolo 19, L. 26 novembre 1990, n. 353.
1 Comma così sostituito dall’Articolo 6, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.