Art. 645 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 645. 1. La domanda di riparazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione ed è presentata per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria della corte di appello che ha pronunciato la sentenza.

2. Le persone indicate nell’articolo 644 possono presentare la domanda nello stesso termine, anche per mezzo del curatore indicato nell’articolo 638 ovvero giovarsi della domanda già proposta da altri. Se la domanda è presentata soltanto da alcuna delle predette persone, questa deve fornire l’indicazione degli altri eventi diritto.


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