Art. 819 ter c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 819 ter. Gli arbitri possono assumere direttamente presso di sè la testimonianza, ovvero deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresì deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono.

Articolo aggiunto dall’Articolo 12, L. 5 gennaio 1994, n. 25


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