Articolo 820. Se le parti non hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di centottanta giorni dall’accettazione della nomina. Se gli arbitri sono più e l’accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il termine decorre dall’ultima accettazione. Il termine è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione e fino alla pronuncia su di essa, ed è interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri.
Quando debbono essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo non definitivo, gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e per non più di centottanta giorni.
Nel caso di morte di una delle parti il termine è prorogato di trenta giorni.
Le parti, d’accordo, possono consentire con atto scritto la proroga del termine.
Articolo così sostituito dall’Articolo 13, L. 5 gennaio 1994, n. 25.