Art. 529 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 529. Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni.

Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l’assegnazione.

Al ricorso si deve unire il certificato d’iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati.


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