Art. 647 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 647. Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l’opponente non si è costituito, il conciliatore, il pretore o il presidente, su istanza anche verbale del ricorrente, dichiara esecutivo il decreto. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.

Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l’opposizione non può essere più proposta nè proseguita, salvo il disposto dell’Articolo 650, e la cauzione eventualmente prestata è liberata.


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