Art. 317 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 317. Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.

Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.

Articolo sostituito dall’Articolo 41, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così sostituito dall’Articolo 26, L. 21 novembre 1991, n. 374.


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