Articolo 317. Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.
Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.
Articolo sostituito dall’Articolo 41, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così sostituito dall’Articolo 26, L. 21 novembre 1991, n. 374.