Articolo 305. Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue.
Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 15 dicembre 1967, n. 139, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo per la parte in cui fa decorrere dalla data dell’interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione o la sua riassunzione anche nei casi regolati dal precedente Articolo 301. Con successiva sentenza 6 luglio 1971, n. 159, la stessa Corte ha esteso l’illegittimità alla parte in cui si dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell’Articolo 299 e dell’Articolo 300 c.p.c. decorre dall’interruzione anzichè dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza.