Articolo 748. La vendita dei beni ereditari deve compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori.
Il giudice, quando occorre, fissa le modalità per la conservazione e il reimpiego del prezzo ricavato.
Articolo 748. La vendita dei beni ereditari deve compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori.
Il giudice, quando occorre, fissa le modalità per la conservazione e il reimpiego del prezzo ricavato.
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