Art. 398 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 398. La revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

La citazione deve indicare, a pena d’inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395, del giorno della scoperta o dell’accertamento del dolo o della falsità, o del recupero dei documenti.

La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale 1.

La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere l’uno o l’altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta 2.

1 Comma così sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.

2 Comma così sostituito dall’Articolo 68, L. 26 novembre 1990, n. 353.


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