Art. 817 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 817. La parte, che non eccepisce nel corso del procedimento arbitrale che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti del compromesso o della clausola compromissoria, non può, per questo motivo, impugnare di nullità il lodo.

Articolo così modificato dall’Articolo 9, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.


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