Articolo 399. Se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte d’appello, la citazione deve essere depositata, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla notificazione nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata 1.
Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni.
Se la revocazione è proposta davanti al pretore o al conciliatore il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell’articolo 314.
1 Comma così sostituito dalla L. 18 dicembre 1977, n. 793.