Art. 367 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 367. Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell’articolo 41, primo comma, è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l’istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza 1.

Se la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti debbono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

1 Comma così sostituito dall’Articolo 61, L. 26 novembre 1990, n. 353.


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