Articolo 397. Nelle cause in cui l’intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma dell’articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero:
1 quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito;
2 quando la sentenza è l’effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.