Art. 397 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 397. Nelle cause in cui l’intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma dell’articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero:

1 quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito;

2 quando la sentenza è l’effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.


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