Art. 225

1. In caso di revoca parziale dell’autorizzazione l’ISVAP, per salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, delle imprese di assicurazione cedenti e dei lavoratori dipendenti, può vietare all’impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha sede nel territorio della Repubblica di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia già stato adottato per il caso di violazione delle norme sulle

riserve tecniche, sulle attività a copertura, sul margine di solvibilità richiesto o sulla quota di garanzia.

2. L’ISVAP può altresì disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall’articolo 224.

3. Dei provvedimenti adottati ai sensi del commi 1 e 2 è data comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l’impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorità può essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando nell’adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.


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