Art. 324 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 324. Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta nè a regolamento di competenza, nè ad appello, nè a ricorso per cassazione, nè a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395.


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