Art. 316 c.p.c. Codice di Procedura Civile

 

Articolo 316. Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell’attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa.

Articolo sostituito dall’Articolo 40, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così sostituito dall’Articolo 25, comma 2, L. 21 novembre 1991, n. 374.


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