Articolo 1991. Se l’azione e stata compiuta da pi persone separatamente, oppure se la situazione comune a pi persone, la prestazione promessa, quando unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente.
Art. 1991 c.c. Codice Civile
Ricerca nell'ordinamento giuridico
Ricerca personalizzata
Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Pubblica questo articolo nel tuo sito:
Leggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia: