Art. 311 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 311. Il procedimento davanti al pretore e al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili.

Articolo così sostituito dall’Articolo 22, L. 21 novembre 1991, n. 374.


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