Articolo 3. La giurisdizione italiana non è esclusa dalla pendenza davanti a un giudice straniero della medesima causa o di altra con questa connessa.
N.B.: Articolo abrogato dall’Articolo 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
Articolo 3. La giurisdizione italiana non è esclusa dalla pendenza davanti a un giudice straniero della medesima causa o di altra con questa connessa.
N.B.: Articolo abrogato dall’Articolo 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
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