Art. 2639 c.c. Codice Civile

Articolo 2639 Omessa consegna o deposito di cose detenute a causa dell’ufficio. L’amministratore giudiziario o il commissario governativo che non ottempera all’ordine dell’autorità di consegnare o depositare somme o altra cosa, da lui detenute a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a L. 3.000.000.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a L. 600.000.


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