Articolo 2639 Omessa consegna o deposito di cose detenute a causa dell’ufficio. L’amministratore giudiziario o il commissario governativo che non ottempera all’ordine dell’autorità di consegnare o depositare somme o altra cosa, da lui detenute a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a L. 3.000.000.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a L. 600.000.