Art. 2 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 2. La giurisdizione italiana non può essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera, nè di arbitri che pronuncino all’estero, salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino non residente nè domiciliato nella Repubblica e la deroga risulti da atto scritto.

Articolo abrogato dall’Articolo 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.

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