Art. 678 c.c. Codice Civile

Articolo 678. Quando a più persone è legato un usufrutto (978) in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l’accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l’usufrutto (982).

Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà.


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