Articolo 677. Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonchè la comunicazione di cui all’articolo 608, primo comma.
L’articolo 608, primo comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore 1.
Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l’immediata immissione in possesso del custode.
Al terzo si applica la disposizione dell’articolo 211.
Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
1 Comma così sostituito dalla L. 23 maggio 1951, n. 400.