Art. 78 c.p. Codice Penale

Articolo 78. Limiti degli aumenti delle pene principali. Nel caso di concorso di reati preveduto dall’articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, nè comunque eccedere:

1) trenta anni per la reclusione;

2) sei anni per l’arresto;

3) lire trenta milioni per la multa e sei milioni per l’ammenda; ovvero lire centoventicinque milioni per la multa e venticinque milioni per l’ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell’articolo 133 bis.

Nel caso di concorso di reato preveduto dall’articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell’articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite, è detratta in ogni caso dall’arresto.

Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.


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