Articolo 439. Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari. Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l’ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena di morte (1) .
(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.