Art. 316 bis c.p. Codice Penale

Articolo 316 bis. Malversazione a danno dello Stato. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (1).

(1) Articolo introdotto dall’Articolo 3, L. 26 aprile 1990, n. 86, e successivamente così modificato dall’Articolo 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181.


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