Articolo 69. Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti. Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.
Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.
Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.
Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole e a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato (1).
In tal caso, gli aumenti e le diminuzioni di pena si operano a norma dell’articolo 63, valutata per ultima la recidiva (2).
(1)Comma così modificato dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99. Successivamente la Corte costituzionale, sentenza 28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato, in applicazione dell’Articolo 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale del quarto comma del presente articolo nella parte in cui prevede che nei confronti del minore imputabile sia applicabile la disposizione del primo comma dello stesso articolo 69 in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all’Articolo 98 del codice penale e una o più circostanze aggravanti che comportano la pena dell’ergastolo, nonchè nella parte in cui prevede che nei confronti del minore stesso siano applicabili le disposizioni del primo e del terzo comma del citato Articolo 69, in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all’Articolo 98 del codice penale e una o più circostanze aggravanti che accedono ad un reato per il quale è prevista la pena base dell’ergastolo.
(2)Comma abrogato dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99.
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