Art. 68 c.p. Codice Penale

Articolo 68. Limiti al concorso di circostanze. Salvo quanto è disposto nell’articolo 15, quando una circostanza aggravante comprende in sè un’altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sè un’altra circostanza attenuante, è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggior aumento o la maggiore diminuzione di pena.

Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena.


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