Articolo 541. Pene accessorie ed altri effetti penali. La condanna per alcuno dei delitti preveduti in questo titolo importa la perdita della potestà dei genitori o della autorità maritale o l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura, quando la qualità di genitore, di marito, di tutore o di curatore è elemento costitutivo o circostanza aggravante.
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 521, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 importa la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa.
Articolo abrogato dall’Articolo 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.