Articolo 615 quinquies. Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico. Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire venti milioni (1).
(1)Articolo aggiunto dall’Articolo 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547.