Articolo 1899. L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Se questa supera i dieci anni, le parti, trascorso il decennio e nonostante patto contrario, hanno facolt di recedere dal contratto, con preavviso di sei mesi, che pu darsi anche mediante raccomandata.
Il contratto pu essere tacitamente prorogato una o pi volte, ma ciascuna proroga tacita non pu avere una durata superiore a due anni (1932; att. 187).
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita (1919 e seguenti).